All'art. 16 del Regolamento delle Entrate del 2022 ancora in vigore per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda, alle condizioni esplicitate nello stesso articolo 16 del Regolamento che qui si allega.